TFR in farmacia: cosa cambia per il titolare e cosa devi fare entro il 31 dicembre

La riforma è già partita. Il finanziamento più economico che avevi sta chiudendo, e la scadenza vera non è quella che ti hanno detto.

FARMACISTI ED ENPAF

Luca Petri

8/4/202611 min read

OLTRE IL CAMICE | LA PENSIONE DEL FARMACISTA

Il caso di Elisa, seconda puntata

Elisa ha 45 anni, una farmacia in società con la sorella e cinque dipendenti. A luglio ha assunto una collaboratrice appena laureata, prima esperienza di lavoro. Le ha fatto firmare le solite carte.

Ad agosto il consulente del lavoro le manda una mail con oggetto: «adempimenti previdenza complementare, urgente». Elisa la apre, legge tre righe, pensa che è roba da ufficio paghe e la archivia.

È il tipo di mail che costa soldi.

Non perché contenga una multa. Perché contiene una scadenza, e le scadenze in questo mestiere non ti avvisano due volte.

La risposta, subito

Dal 1° luglio 2026 chi viene assunto per la prima volta finisce automaticamente nel fondo pensione, con il TFR, il contributo del datore di lavoro e il contributo del lavoratore. Ha 60 giorni per dire di no. Se non dice niente, è dentro, con effetto retroattivo dalla data di assunzione.

Ma la scadenza che ti riguarda davvero è un'altra: entro il 31 dicembre 2026 i tuoi dipendenti già in forza che non hanno mai fatto una scelta devono comunicarla. In assenza di risposta, dal 1° gennaio 2027 il loro TFR va al fondo collettivo.

Tu hai un obbligo informativo, con responsabilità se non lo rispetti. E hai un effetto finanziario che nessuno ti ha spiegato, perché non riguarda il conto economico ma la cassa.

Prima di tutto: il TFR è un prestito che ti fanno i tuoi dipendenti

Partiamo da qui, perché è la cosa che quasi nessun titolare ha mai messo a fuoco, e senza questa il resto dell'articolo sembra burocrazia.

Il TFR, cioè il Trattamento di Fine Rapporto, è retribuzione differita: ogni anno accantoni per ciascun dipendente una quota pari alla sua retribuzione annua divisa per 13,5, cioè il 7,41%, meno lo 0,50% che viene versato all'INPS. Resta in azienda circa il 6,91% della retribuzione.

Quei soldi non sono tuoi. Ma sono nelle tue mani, e ci restano finché il rapporto di lavoro dura, che nel caso di una farmacia significa spesso quindici o vent'anni.

Tradotto in finanza: è un prestito. Senza istruttoria, senza garanzie, senza fideiussione della moglie, senza centrale rischi, senza scadenza fissa e senza nessuno che ti chieda un business plan. Il migliore che avrai mai.

Quanto ti costa questo prestito

Il TFR accantonato si rivaluta per legge (articolo 2120 del codice civile) di un 1,5% fisso all'anno più il 75% dell'aumento dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo. Sulla rivalutazione paghi un'imposta sostitutiva del 17%.

Con inflazione al 2% annuo: 1,5 più 1,5 fa 3,0% lordo all'anno, che al netto dell'imposta scende a circa il 2,5%.

Adesso vai a chiedere alla tua banca a quanto ti fa un fido. Ecco, appunto.

Grafico 1. Finché l'inflazione resta contenuta, il TFR trattenuto costa meno di qualsiasi linea di credito bancaria.

Nota una cosa elegante di questo meccanismo: più sale l'inflazione, più il prestito costa, ma cresce solo del 75% dell'inflazione. Cioè in termini reali, quando i prezzi corrono, quel debito si alleggerisce da solo. È un finanziamento che ti protegge dall'inflazione mentre la subisci.

Era. Adesso sta chiudendo.

Cosa è cambiato il 1° luglio, in tre concetti

La legge di bilancio 2026 (legge 199/2025) ha riscritto il modo in cui si decide dove va il TFR. Prima però va sgombrato il campo da una confusione che gira parecchio, e che riguarda proprio le date.

Grafico 2. Quattro date diverse per quattro cose diverse. Solo una richiede un'azione tua, ed è quella in rosso.

Concetto 1. Il silenzio ha cambiato direzione

Fino al 30 giugno 2026, un neoassunto che non diceva nulla entro sei mesi finiva comunque nel fondo di categoria, ma solo con il TFR.

Dal 1° luglio il meccanismo si chiama adesione automatica e funziona così: chi viene assunto per la prima volta come lavoratore dipendente è iscritto al fondo dal primo giorno, ha 60 giorni per rinunciare, e se non rinuncia dentro ci finiscono il TFR maturando, il contributo del datore di lavoro previsto dal contratto e il contributo minimo a carico del lavoratore, con decorrenza retroattiva dalla data di assunzione.

Sessanta giorni. Cioè: mentre la nuova collaboratrice sta ancora imparando dove sono le chiavi del reparto veterinario, deve prendere una decisione sulla sua pensione. E deve prenderla sapendo che è a senso unico.

La metafora che spiega tutto

In chimica una reazione non avviene solo perché è favorevole: deve superare una barriera, l'energia di attivazione. Abbassa la barriera e la reazione parte da sola, senza che nessuno faccia niente.

La riforma ha fatto esattamente questo. Prima serviva un atto positivo per mandare il TFR al fondo. Adesso serve un atto positivo per fermarlo. La barriera è passata dall'altra parte, e i sistemi lasciati a sé stessi vanno sempre dove la barriera non c'è.

Chi ha scritto la norma lo sa benissimo. Non è un difetto del meccanismo: è il meccanismo.

Concetto 2. La porta a senso unico

Questa è la parte che va detta ai dipendenti, ed è la più importante di tutte.

La scelta verso il fondo pensione è irreversibile: una volta che il TFR maturando è conferito, non torna in azienda. La scelta di tenerlo in azienda è invece sempre revocabile: si può cambiare idea l'anno dopo, o fra dieci anni.

Verso il fondo è una porta a senso unico. Verso l'azienda è una porta girevole. Non è un dettaglio tecnico, è tutta la differenza, e un dipendente che lo scopre dopo ha ragione di prendersela con chi doveva informarlo. Cioè con te.

Concetto 3. Il comparto non è più quello prudente

Sotto il vecchio silenzio-assenso il TFR del lavoratore tacito finiva nel comparto garantito, il più prudente. Ora i versamenti da adesione automatica vanno nella linea coerente con l'età e con l'orizzonte temporale del lavoratore, secondo un approccio life cycle che riduce gradualmente il rischio avvicinandosi alla pensione.

È una scelta tecnicamente più sensata: per un ventiseienne con quarant'anni davanti, il comparto garantito era protezione dal rischio sbagliato. Ma significa anche che il dipendente vedrà oscillazioni che prima non vedeva, e la prima volta che succede verrà a chiedertelo. Meglio saperlo prima.

Le quattro situazioni dei tuoi dipendenti

Qui sta il punto operativo, e conviene farlo con una tabella perché le quattro categorie hanno regole diverse e mescolarle è il modo più veloce per sbagliare.


La terza riga è quella che ti costa tempo, ed è anche quella che nessuno ti ha messo in agenda. Vai a vedere quanti dei tuoi dipendenti stanno lì dentro: in una farmacia con personale storico sono spesso la maggioranza, perché nel 2007 nessuno firmò niente e da allora il tema è sparito dai radar.

Gli obblighi informativi, in concreto

  • Informativa scritta al momento dell'assunzione, che indichi il meccanismo di adesione automatica, il fondo di destinazione e le alternative disponibili.

  • Per i neoassunti che hanno già lavorato altrove, raccolta di una dichiarazione sulla situazione previdenziale pregressa.

  • Per i dipendenti già in forza, consegna della documentazione informativa prima della scadenza dei termini di scelta.

  • Documentazione dell'avvenuta consegna. Questa è la parte che sembra burocratica e invece è quella che ti protegge: senza prova della consegna, sei tu a dover dimostrare di aver informato.

Il mancato rispetto degli obblighi informativi può comportare le sanzioni previste dal decreto legislativo 252 del 2005 e una responsabilità risarcitoria verso il lavoratore che non ha potuto scegliere in modo consapevole. Tradotto: se un dipendente perde anni di contributo datoriale perché nessuno gli ha detto niente, il conto arriva a te.

Questo pezzo va fatto con il consulente del lavoro, non da soli e non con l'intelligenza artificiale. Il mio lavoro è farti capire cosa stai firmando, non sostituire chi lo compila.

Il conto: quanto pesa nella tua farmacia

Facciamo i numeri con la farmacia di Elisa. Ipotesi dichiarate: cinque dipendenti, monte retributivo lordo annuo 130.000 euro.


Attenzione però, perché queste due righe non sono la stessa cosa, e confonderle è l'errore che vedo fare più spesso. L'una è un costo, l'altra no.

  • Il TFR che va al fondo non è un costo nuovo: quei soldi li dovevi comunque al dipendente. Cambia solo quando escono dalla tua cassa. È un effetto finanziario, non economico: peggiora la posizione finanziaria netta e la disponibilità di cassa, non l'utile.

  • Il contributo datoriale invece è un costo vero e ricorrente. Non lo dovevi prima, lo devi adesso, e finisce dritto nel conto economico ogni anno.

Grafico 3. Su dieci anni l'effetto cumulato supera i 109.000 euro, ma solo la parte gialla è un costo.

Su dieci anni, nell'ipotesi che tutti i dipendenti finiscano nel fondo: circa 89.800 euro di finanziamento interno che non hai più e circa 19.500 euro di costo aggiuntivo vero. Sono numeri che vanno rifatti con il tuo monte retributivo e con la percentuale di contributo prevista dal tuo contratto, che va verificata.

E qui torna utile un principio che chi ha studiato chimica ricorda: se sottrai un prodotto a un sistema in equilibrio, il sistema si sposta per ricostituirlo. Togli il TFR dalla cassa della farmacia e la cassa si riequilibra da un'altra parte. Quell'altra parte, quasi sempre, si chiama banca. E la banca costa il doppio.

La tentazione, e perché è una pessima idea

A questo punto un pensiero è inevitabile, e tanto vale dirlo ad alta voce invece di fingere che non venga a nessuno: e se convincessi i miei dipendenti a lasciare il TFR in azienda?

Rispondo con affetto: pessima idea. E non è un discorso morale, è un discorso di rischio.

  1. Il conflitto di interessi è evidente e documentabile. Tu hai un interesse finanziario diretto a che quei soldi restino da te. Consigliare in quella direzione, per iscritto o a voce, è la cosa più facile da contestare che esista.

  2. Il dipendente ci perde davvero. Lasciando il TFR in azienda rinuncia al contributo datoriale, che è una parte di retribuzione in più che non riceverebbe in nessun altro modo, e alla deducibilità dei propri versamenti fino a 5.300 euro l'anno. Non è una questione di opinioni sui rendimenti: è retribuzione a cui rinuncia.

  3. È miope. Un collaboratore che fra otto anni scopre di aver perso migliaia di euro di contributo datoriale perché il titolare gli disse che conveniva così è un problema che ti costa molto più del fido bancario che volevi evitare.

La posizione corretta è scomoda e semplice: informa bene e non consigliare. Il tuo interesse di finanziatore e il tuo dovere di datore di lavoro puntano in direzioni opposte, e quando succede vince il secondo. Sempre.

Il rovescio della medaglia, che nessuno ti dice

Adesso la parte buona, ed è più grossa di quanto sembri se hai in mente di vendere.

Il TFR accantonato in farmacia è un debito verso i dipendenti. Nel bilancio sta nel passivo, alla voce trattamento di fine rapporto, e cresce ogni anno. Quando un compratore valuta la tua farmacia, quel debito lo considera eccome: nella pratica delle cessioni la posizione finanziaria netta si sottrae dal valore dell'azienda.

Se il TFR maturando esce dalla farmacia e va al fondo, quel debito smette di crescere. Il tuo bilancio si alleggerisce, e si alleggerisce proprio nella voce che il compratore userà per ridurti il prezzo.

Detto in modo brutale: la riforma ti toglie liquidità oggi e ti pulisce il bilancio domani. Se pensi di cedere entro dieci anni, il secondo effetto vale più del primo. È una delle rare volte in cui la Gazzetta Ufficiale ti fa un favore, quindi vale la pena accorgersene.

Nota che il TFR già accantonato al 31 dicembre 2025 resta dov'è: la riforma tocca il maturando, non lo stock. Quindi il debito storico non sparisce, semplicemente smette di ingrassare.

Una buona notizia e mezza

La buona: il Fondo di Tesoreria non ti riguarda

La stessa legge ha cambiato le regole del Fondo di Tesoreria INPS, cioè il meccanismo per cui le aziende sopra una certa dimensione devono versare all'INPS il TFR che non va ai fondi pensione. Prima la soglia si misurava una volta sola, nel primo anno di attività; adesso si verifica ogni anno sulla media dei dipendenti.

Le soglie: 60 dipendenti per il 2026 e il 2027, 50 dal 2028 al 2031, 40 dal 2032. Se la tua farmacia ha cinque, otto o dodici dipendenti, questa parte non ti tocca e puoi smettere di preoccupartene.

La mezza: la portabilità dal 31 ottobre

Dal 31 ottobre 2026 il lavoratore che trasferisce la propria posizione da un fondo negoziale verso un fondo aperto o un PIP mantiene il diritto al contributo datoriale previsto dal contratto, dopo almeno due anni di permanenza.

Per te cambia poco in termini di costo, perché il contributo lo versi comunque. Cambia però che potresti ricevere richieste di versare a fondi diversi da quello di categoria, e che qualche rete di vendita userà questa novità per portare i tuoi dipendenti dentro prodotti più cari.

Su questo la mia posizione la conosci ed è tecnica, non ideologica: il termine di paragone corretto è un fondo negoziale chiuso a basso costo, e un PIP parte con una zavorra di costo che il gestore deve recuperare ogni anno prima di aggiungere un euro di valore. Se un tuo collaboratore ti chiede un parere, mandalo a confrontare i costi, non a fidarsi di chi gliene parla.

Cosa fare, in ordine, da qui a dicembre

  1. Chiedi al consulente del lavoro l'elenco dei dipendenti che non hanno mai espresso una scelta sul TFR. È la lista da cui dipende tutto il resto e nessuno te la manda spontaneamente.

  2. Fai preparare e consegnare l'informativa a questi dipendenti, con firma per ricevuta. La firma non è formalismo: è la tua unica prova.

  3. Calcola il tuo numero. Monte retributivo lordo per 6,91% ti dà il TFR annuo che progressivamente uscirà dalla cassa. Moltiplica per gli anni che ti separano dalla cessione o dal pensionamento e guarda quel numero con attenzione.

  4. Verifica la percentuale di contributo datoriale prevista dal tuo contratto e mettila a budget. È un costo ricorrente nuovo, e i costi ricorrenti nuovi vanno nel budget, non nelle sorprese di fine anno.

  5. Guarda la tua cassa a dodici mesi con e senza quel flusso. Se la farmacia usava il TFR come cuscinetto senza saperlo (e succede spessissimo), questo è il momento di scoprirlo, non a marzo quando arriva la fattura grossa del grossista.

Il test di verifica

A dicembre 2027, un indicatore osservabile: il saldo medio di cassa della farmacia confrontato con quello del 2025, a parità di fatturato.

  • Se è sceso di un importo vicino al TFR uscito, hai sostituito un finanziamento gratuito con niente, e prima o poi lo sostituirai con la banca.

  • Se è rimasto stabile, la farmacia genera abbastanza da assorbire il colpo, e questo è un dato che vale la pena sapere anche in vista di una trattativa di vendita.

La riga da ricordare

Per vent'anni i tuoi dipendenti ti hanno finanziato al 3% lordo senza chiederti garanzie. Quel rubinetto si sta chiudendo, e la cosa giusta da fare non è tenerlo aperto: è accorgersi in tempo che si sta chiudendo.

Il TFR non evapora. Precipita altrove.

Note metodologiche e fonti

Adesione automatica alla previdenza complementare, obblighi informativi del datore di lavoro, nuove regole sul Fondo di Tesoreria INPS e innalzamento del tetto di deducibilità a 5.300 euro annui: legge 30 dicembre 2025 n. 199 (legge di bilancio 2026), articolo 1, commi 201 e da 203 a 205, con decorrenza 1° luglio 2026. Istruzioni operative INPS sul Fondo di Tesoreria: circolare 5 febbraio 2026 n. 12.

Portabilità del contributo datoriale verso fondi aperti e PIP: decorrenza differita al 31 ottobre 2026 in sede di conversione del decreto legge PNRR (legge 50/2026).

Disciplina del TFR, accantonamento e rivalutazione: articolo 2120 del codice civile e legge 297/1982 per il contributo dello 0,50%. Imposta sostitutiva del 17% sulla rivalutazione.

Fondo di riferimento per il CCNL delle farmacie private: Fon.Te, in forza dell'accordo del 14 novembre 2011 tra Federfarma e Filcams-CGIL, Fisascat-CISL, UILTuCS-UIL. La percentuale di contributo datoriale usata nell'esempio (1,5%) è un'ipotesi di calcolo: verifica quella applicabile alla tua farmacia sulla tabella di contribuzione vigente.

Tutti i valori dell'esempio sono ipotesi dichiarate e servono a mostrare il metodo, non a rappresentare una farmacia reale. Il costo del fido bancario al 6% è un termine di confronto ipotetico. Le percentuali sono annue e la loro natura lorda o netta è indicata caso per caso. Alcune procedure operative della riforma sono ancora in via di definizione: verifica lo stato aggiornato alla data in cui leggi e affidati al tuo consulente del lavoro per gli adempimenti.

Luca Petri

Consulente finanziario autonomo, iscritto all'albo OCF al n. 637312. CFP® e FMVA®. Autore di «Oltre il Camice».

Lavoro esclusivamente a parcella (fee-only): non ricevo né pago retrocessioni, provvigioni o compensi da banche, reti, assicurazioni, fondi pensione, grossisti o produttori. L'unico soggetto che mi paga è il cliente.


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