Cambio di titolare in farmacia, cosa succede a chi ci lavora da 20 anni?

Il contratto continua e il TFR passa con la farmacia, lo dice la legge. L'autorità di chi sta al banco da 20 anni invece non passa con nessun atto. Cosa dire, a chi e in che ordine.

LA FILOSOFIA D'INVESTIMENTO DELLA FARMACIA

Luca Petri, CFP® · FMVA®

10/19/202613 min read

IL PASSAGGIO GENERAZIONALE IN FARMACIA · LEZIONE 22 DI 36

Il contratto continua e il TFR passa con la farmacia, lo dice la legge. L'autorità di chi sta al banco da 20 anni invece non passa con nessun atto. Cosa dire, a chi e in che ordine.

Luca Petri

CFP® · FMVA® · FPWMP® · Consulente Finanziario Autonomo · OCF n. 637312 · 12 min di lettura


Il giorno in cui il notaio firma, in farmacia non cambia niente. Il cambiamento è arrivato mesi prima, al banco, di solito per bocca di un rappresentante.

In farmacia le notizie viaggiano più veloci della DPC. Quella del passaggio ai figli, poi, ha la corsia preferenziale.

Nelle lezioni 19, 20 e 21 abbiamo deciso chi comanda fra i soci. Oggi guardiamo chi in farmacia ci lavora e non è di famiglia. Ha più da perdere di tutti dal passaggio, ed è l'unico che non vota.

Il caso è sempre quello del corso. Il padre è titolare in ditta individuale da 28 anni, e la farmacia passa a una srl dei 3 figli. Il primo la dirige, e in farmacia lavora da 15 anni.

Oltre a lui ci lavorano 4 persone che non sono di famiglia. La più anziana è una farmacista collaboratrice che sta al banco da 20 anni. Cioè 5 più del nuovo direttore.


PERCHÉ HO SCRITTO QUESTO

Nel passaggio generazionale si parla di quote, statuti e conguagli. Di chi sta al banco si parla per ultimo, quando se ne parla.

Eppure è la prima cosa che il nuovo direttore vede il lunedì dopo il notaio. E la prima che un compratore guarda, se un giorno la farmacia si vende.


La legge ha già fatto quasi tutto

Partiamo dalla buona notizia. Quando un'azienda passa di mano, i rapporti di lavoro passano con lei, con tutti i diritti che ne derivano (art. 2112 del codice civile).

Vale per la vendita, per la donazione e per il conferimento in una società. Vale perfino per l'affitto d'azienda. Nel caso la farmacia passa dalla ditta del padre alla srl dei figli, ed è proprio un trasferimento d'azienda.

Chi ci lavora si porta dietro 6 cose.

01 Il contratto

Continua con chi riceve la farmacia. Nessuna nuova assunzione, quindi nessun nuovo periodo di prova. Nessuno deve rifirmare niente.

02 L'anzianità

Gli anni passati restano. Contano per gli scatti e per il preavviso, e le ferie maturate non spariscono. I 20 anni della collaboratrice storica non ripartono da zero.

03 Il TFR e gli altri crediti

Il TFR maturato passa con la farmacia, come ogni credito di chi ci lavora. Chi cede e chi riceve ne rispondono insieme. Ci torniamo fra poco, perché qui c'è il colpo di scena.

04 Il contratto collettivo e le mansioni

Si continua ad applicare il contratto collettivo in vigore, fino alla sua scadenza. E nessuno può essere spostato a mansioni di un livello inferiore, salvo i casi previsti dalla legge (art. 2103).

05 Il posto

Il passaggio, da solo, non è un motivo di licenziamento. Un licenziamento resta possibile solo con le ragioni e le regole di sempre.

06 I 3 mesi

Se nei 3 mesi dopo il passaggio le condizioni di lavoro cambiano in modo sostanziale, il collaboratore può dimettersi con gli effetti della giusta causa. È la regola che si scopre più spesso in ritardo, e le dedichiamo un paragrafo.

Se invece la farmacia è già di una società e passano solo le quote, il datore di lavoro non cambia nemmeno. Per i contratti non succede proprio niente.

Per la legge, insomma, il passaggio è quasi invisibile. Il codice civile, una volta tanto, ha fatto i compiti prima di noi.

Il TFR, un debito che cresce in silenzio

Fra le 6 cose, una ha un numero. Il TFR.

Ogni anno la farmacia accantona per ogni dipendente lo stipendio lordo diviso 13,5. Ne toglie lo 0,5%, un contributo che versa all'INPS e recupera proprio da lì.

Ogni 31 dicembre rivaluta quello che c'era già, con l'1,5% fisso più i 3 quarti dell'inflazione dell'anno (art. 2120). Sulla rivalutazione si paga un'imposta del 17%.

In tutto fa circa il 6,9% dello stipendio ogni anno, più la rivalutazione. Per la collaboratrice storica, con 33.000 euro lordi l'anno, oggi sono 2.279 euro l'anno.

Se un dipendente non ha mandato il TFR a un fondo pensione, quei soldi restano in farmacia. Non in un salvadanaio a parte, ma nella cassa di tutti i giorni. In bilancio sono un debito.

Nel caso, in 20 anni, il TFR della collaboratrice storica è arrivato a 45.909 euro. Con gli altri 3 collaboratori il TFR della farmacia fa 89.278 euro, e più della metà è suo.

Grafico 1. Il TFR maturato in farmacia da chi non è di famiglia, nel caso del corso. Caso illustrativo.

Il TFR non si paga ogni anno, si paga quando il rapporto finisce. Per questo nessuno lo sente, finché un giorno arriva tutto insieme.

Per la collaboratrice storica, quel giorno, sono 45.909 euro in una volta sola. Quasi 2 anni del 20% che resta in farmacia, i 24.600 euro l'anno della lezione 21.

Il colpo di scena, il padre resta in solido

Il padre pensa che con l'atto la farmacia passi ai figli, e con lei i pensieri. Il TFR maturato fino a quel giorno, però, resta anche suo.

Per la Cassazione chi cede l'azienda resta obbligato per il TFR maturato fino al trasferimento, insieme a chi la riceve. Di quello maturato dopo risponde solo il nuovo datore di lavoro (sentenza 39698 del 2021).

Nel caso, il giorno dell'atto, sono 89.278 euro. Se fra qualche anno la srl non pagasse, chi ci lavora potrebbe chiederli anche al padre, magari in pensione da un pezzo.

C'è un modo per liberarlo. Il lavoratore può consentirlo con una conciliazione nelle sedi previste dal codice di procedura civile (artt. 410 e 411, richiamati dall'art. 2112).

Si fa di rado, perché va chiesto. E per chiederlo, bisogna averne parlato.

Il colpo di scena ha un secondo lato, che riguarda tutti e 3 i figli. Nella lezione 8 la farmacia valeva 966.000 euro, senza debiti. Il TFR è un debito, e passa con lei.

Grafico 2. Il valore della farmacia e la quota di ciascun figlio, senza e con il TFR maturato da chi non è di famiglia. Caso illustrativo.

Con il TFR dentro la farmacia vale 876.722 euro. Ognuno dei 3 figli ha 29.759 euro in meno di quanto pensava, e chi prende la farmacia prende anche il debito.

Nella lezione 25 divideremo il patrimonio, e il TFR entrerà nel conto.

L'autorità che non passa con l'atto

Fin qui la legge. Adesso la parte che la legge non vede.

La collaboratrice storica conosce a memoria le terapie di mezzo paese. Sa quale rappresentante mantiene le promesse, e dove sta il raccoglitore che il gestionale ha dimenticato.

Questa è autorità, anche se non è scritta da nessuna parte. La chiamano informale, ma di informale ha solo la forma.

Il nuovo direttore ha l'autorità formale. Firma, decide i turni e per legge risponde della farmacia. Ma i clienti chiedono di lei, e al banco, prima di cambiare un'abitudine, tutti guardano lei.

Quando le 2 autorità vanno nella stessa direzione, la farmacia cammina. Quando si dividono, si ferma in silenzio, e nessuno sa dire perché.

La soluzione non è scegliere fra le 2. È dirle ad alta voce, una accanto all'altra. Lei sa, lui decide. E lui sa che lei sa.

In pratica sono 3 cose. Un ruolo scritto per lei nei mesi del passaggio, per esempio il riferimento per i clienti storici. E una mappa di ciò che sa solo lei, scritta insieme.

La terza è un premio legato alla permanenza per il periodo del passaggio, se serve. Si scrive con il consulente del lavoro, e a lei dice una cosa semplice. Che la farmacia conta su di lei, con una cifra accanto.

Cosa dire, a chi e in che ordine

Nel caso l'atto è fissato fra 6 mesi. L'ordine dei colloqui conta più delle parole, perché ognuno capisce dal suo posto nella fila quanto conta.

Grafico 3. Il calendario del passaggio, cosa dire, a chi e in che ordine. Caso illustrativo.

6 mesi prima, il titolare e il figlio, da soli

Decidono chi decide cosa dopo il passaggio. Turni, ferie, ordini, prezzi del commerciale. È la mappa delle decisioni della lezione 21, letta dal lato del personale. Finché non c'è, non si parla con nessuno.

5 mesi prima, la collaboratrice storica, per prima

Un colloquio a quattr'occhi con il titolare, prima di tutti. Lo verrebbe a sapere comunque, e saperlo da altri sarebbe il messaggio peggiore.

Le parole possono essere più o meno queste. «Fra 6 mesi la farmacia passa ai ragazzi. Tu resti, con tutto quello che hai maturato. E nei primi mesi lui avrà bisogno di te, anche se forse non te lo dirà.»

4 mesi prima, il titolare, il figlio e lei, insieme

È il passaggio delle consegne vero, quello che non sta in nessun atto. I clienti storici, i fornitori, le abitudini della farmacia. Si scrive la mappa di ciò che sa solo lei.

3 mesi prima, tutto il personale, lo stesso giorno

Una riunione con tutti, con lo stesso messaggio. La data, chi decide cosa da quel giorno, e la frase che tutti aspettano. «I vostri contratti non cambiano.»

La notizia la dà il padre, con il figlio accanto. Il padre annuncia, il figlio comincia.

Il giorno dell'atto, per iscritto

Una lettera a ciascuno, preparata con il consulente del lavoro, che conferma la continuità del rapporto. Le comunicazioni obbligatorie le fa lui.

Sopra i 15 dipendenti la legge chiede di informare per iscritto i sindacati almeno 25 giorni prima dell'atto (art. 47 della legge 428 del 1990). Una farmacia di solito ne ha molti meno. L'obbligo non c'è, la ragione sì.

I 3 mesi dopo, il figlio, uno per uno

Un colloquio con ciascuno. Cosa si aspetta, cosa cambierà e quando. E fino ad allora, niente modifiche sostanziali a turni, orari e mansioni.

I 3 mesi in cui non si cambia niente

Il figlio arriva con le idee chiare. Turni nuovi, gestionale nuovo, vetrina rifatta. Il gestionale e la vetrina possono partire anche il primo giorno. I turni no.

Se nei 3 mesi dopo il trasferimento le condizioni di lavoro cambiano in modo sostanziale, il collaboratore può dimettersi con gli effetti della giusta causa (artt. 2112 e 2119).

Vuol dire che può andarsene senza preavviso, e la farmacia gli deve l'indennità che avrebbe pagato per il preavviso. Più il TFR, che si paga alla fine del rapporto.

Per la collaboratrice storica sono 45.909 euro di TFR in una volta sola. Proprio nei mesi in cui la farmacia ha più bisogno di lei.

Cosa sia una modifica sostanziale lo dice il caso concreto, e in caso di lite un giudice. Spostare tutti i sabati su una persona sola, o togliere il banco a chi l'ha sempre fatto, sono esempi da evitare.

Le idee buone del figlio non scadono in 3 mesi. Possono aspettare il quarto.

Cosa succede quando non è così

La notizia arriva dal rappresentante, prima che dal titolare. La collaboratrice storica la prende come una mancanza di rispetto, e non ha tutti i torti.

Nei mesi dopo i clienti continuano a chiedere di lei. Il figlio comincia a contare quante volte succede, e lei se ne accorge.

Poi arriva l'offerta di un'altra farmacia, e lei la accetta. Con lei escono 45.909 euro di TFR, e una parte di quello che un compratore, un giorno, avrebbe pagato come avviamento.

Oppure resta, e diventa l'opposizione. Ogni decisione del figlio passa per un suo silenzio. È la versione al banco della direzione difensiva della lezione 21.


ATTENZIONE

Trasferimento d'azienda, TFR, comunicazioni obbligatorie, premi di permanenza e accordi con i dipendenti sono materia del consulente del lavoro e, se serve, dell'avvocato giuslavorista.

Un premio pagato per anni a tutti, come quello di Natale, può essere diventato un obbligo. La Cassazione lo chiama uso aziendale (sentenza 11607 del 2002). Prima di toglierlo va verificato.

Se un collaboratore ha scelto un fondo pensione, il TFR maturato dopo quella scelta non è in farmacia. I numeri del caso valgono per chi lo ha lasciato in farmacia.

L'atto e lo statuto li scrive il notaio. Il valore della farmacia con il TFR dentro lo calcola con te il commercialista.



IN SINTESI

●Quando la farmacia passa di mano, i rapporti di lavoro passano con lei, con tutti i diritti (art. 2112). Nessuno deve rifirmare niente.

●Il TFR è un debito che passa con la farmacia. Nel caso sono 89.278 euro, e più della metà è della collaboratrice storica.

●Il padre resta obbligato, insieme alla srl, per il TFR maturato fino all'atto, salvo che il lavoratore lo liberi con una conciliazione.

●Con il TFR dentro la farmacia vale 876.722 euro, e ogni figlio riceve 29.759 euro in meno.

●L'autorità di chi sta al banco da 20 anni non passa con l'atto. Prima lei, poi tutti, poi per iscritto.

●Nei 3 mesi dopo l'atto non si cambiano in modo sostanziale turni, orari e mansioni.


Cosa fare, prima di andare dal notaio

Chiedi al consulente del lavoro il TFR maturato da ciascun collaboratore, e chi lo ha mandato a un fondo pensione. Così sai quanto debito passa con la farmacia.

Poi scrivi il calendario dei colloqui, a partire dalla collaboratrice storica. E scrivi la frase da dire a ognuno, prima di dirla.

Infine chiedi al commercialista come entra il TFR nel valore della farmacia, e al consulente del lavoro se conviene la conciliazione che libera il padre.

I contratti li ha già sistemati la legge. Le persone no.

Domande e risposte

Il figlio deve rifare i contratti?

No. Con il trasferimento d'azienda il rapporto continua con la srl, con tutti i diritti. E se passano solo le quote di una società, il datore di lavoro non cambia nemmeno.

Posso approfittarne per ridurre il personale?

Il passaggio, da solo, non è un motivo di licenziamento (art. 2112). Un licenziamento deve avere le ragioni di sempre, e va valutato con il consulente del lavoro prima, non dopo.

Il premio di Natale che dava il papà va pagato anche dopo?

Se per anni è stato dato a tutti, potrebbe essere diventato un obbligo, cioè un uso aziendale. Prima di toglierlo va verificato con il consulente del lavoro. E toglierlo al primo Natale della nuova gestione non sarebbe un grande esordio.

E se la farmacia invece si vende a un estraneo?

Per chi ci lavora cambia poco. Se si vende l'azienda vale lo stesso art. 2112, se si vendono le quote il datore di lavoro resta la società. E di solito il compratore toglie il TFR dal prezzo, perché è un debito che si prende.

Una cosa che ho notato

Il notaio può trasferire una farmacia in un'ora. L'autorità di chi sta al banco da 20 anni non passa con nessun atto.

Si trasferisce solo nel modo in cui si è formata, un giorno dopo l'altro, davanti ai clienti.

Per questo il primo atto del passaggio non lo firma il notaio. Lo fa il titolare, quando dice a voce, prima a lei e poi a tutti, chi decide da domani.

E c'è un'altra cosa che i numeri dicono piano. Una farmacia che dipende da una persona sola vale meno, che quella persona sia lei o il titolare.

I contratti passano con la farmacia. La fiducia, invece, va presentata a voce.

Se vuoi preparare il passaggio senza perdere le persone che lo rendono possibile, possiamo partire da un colloquio preliminare per il percorso Titolare per Scelta.

CONTATTAMI

Aiuto il farmacista titolare a costruire un patrimonio che gli permetta di non dipendere per sempre dalla farmacia.

Il contenuto ha finalità divulgative e non costituisce consulenza finanziaria, fiscale, legale o del lavoro personalizzata, né raccomandazione d'investimento. Il caso e i numeri sono illustrativi e non si riferiscono a persone reali. Rapporti di lavoro, TFR, comunicazioni obbligatorie e accordi con i dipendenti sono materia del consulente del lavoro e dell'avvocato giuslavorista. Atti di trasferimento e statuti sono materia del notaio. Valore della farmacia, imposte e bilancio sono materia del commercialista.

Luca Petri

CFP® · FMVA® · FPWMP®

Consulente Finanziario Autonomo · OCF n. 637312

lucapetriconsulting.it

FONTI E NOTE METODOLOGICHE

Il trasferimento d'azienda. Art. 2112 c.c. In caso di trasferimento d'azienda il rapporto di lavoro continua con il cessionario e il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano. Cedente e cessionario sono obbligati in solido per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento, e con le procedure degli artt. 410 e 411 c.p.c. il lavoratore può consentire la liberazione del cedente. Il cessionario applica i contratti collettivi vigenti alla data del trasferimento fino alla loro scadenza, salvo che siano sostituiti da altri contratti collettivi applicabili al cessionario, dello stesso livello. Il trasferimento non costituisce di per sé motivo di licenziamento, e il lavoratore le cui condizioni di lavoro subiscono una sostanziale modifica nei 3 mesi successivi può dimettersi con gli effetti dell'art. 2119, primo comma. La norma riguarda ogni operazione che comporta il mutamento nella titolarità dell'azienda, compresi usufrutto e affitto.

Il TFR nel trasferimento. Cassazione, sezione lavoro, sentenza 39698 del 13 dicembre 2021. Il cedente resta obbligato per il TFR maturato fino al trasferimento, in solido con il cessionario, che risponde da solo della parte maturata dopo.

Il calcolo del TFR. Art. 2120 c.c. Per ogni anno di servizio una quota pari alla retribuzione dell'anno divisa per 13,5. Il fondo, esclusa la quota dell'anno, si rivaluta al 31 dicembre con l'1,5% fisso più il 75% dell'aumento dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Dalla quota si recupera il contributo aggiuntivo dello 0,50% (legge 297 del 1982). Sulla rivalutazione si applica l'imposta sostitutiva del 17% (art. 11, comma 3, D.Lgs. 47 del 2000).

Dove resta il TFR. Il TFR che il dipendente non destina a un fondo pensione resta all'azienda, salvo che l'azienda superi la soglia oltre la quale va al Fondo di Tesoreria dell'INPS (legge 296 del 2006, art. 1, comma 755). Con la legge di bilancio 2026 la soglia è di 60 addetti nel 2026 e nel 2027, di 50 dal 2028 e di 40 dal 2032. Una farmacia di solito resta molto sotto.

La comunicazione ai sindacati. Art. 47 della legge 428 del 1990. Nei trasferimenti in cui sono occupati più di 15 lavoratori, cedente e cessionario devono darne comunicazione per iscritto alle rappresentanze sindacali e ai sindacati di categoria almeno 25 giorni prima dell'atto.

Mansioni, giusta causa e preavviso. Art. 2103 c.c. sulle mansioni e sui limiti all'assegnazione a un livello inferiore. Art. 2119 c.c. sul recesso per giusta causa, con l'indennità sostitutiva del preavviso prevista dall'art. 2118 c.c.

L'uso aziendale. Cassazione, sezione lavoro, sentenza 11607 del 2 agosto 2002. Un'erogazione fatta alla generalità dei dipendenti e ripetuta nel tempo può diventare un obbligo che integra i contratti individuali.

Il caso. La farmacia è del padre, in ditta individuale da 28 anni (lezione 11), e passa alla srl dei 3 figli (lezioni 19, 20 e 21). Il primo figlio ci lavora da 15 anni (lezione 10). Valore di 966.000 euro senza debiti (lezione 8). Chi non è di famiglia ha retribuzioni lorde annue illustrative, vicine ai minimi del contratto con gli scatti. La collaboratrice storica, 20 anni, 33.000 euro. La commessa, 12 anni, 24.000 euro. Il collaboratore, 8 anni, 31.000 euro. La collaboratrice giovane, 3 anni, 30.000 euro.

Il TFR del caso. Stipendi cresciuti del 2% l'anno fino a quelli di oggi, rivalutazione ipotetica del 2,5% l'anno, cioè l'1,5% fisso più il 75% di un'inflazione dell'1,33%, al lordo dell'imposta del 17%, nessun fondo pensione. La collaboratrice storica ha 45.909 euro, di cui 38.018 di quote e 7.891 di rivalutazione. La commessa 19.974, il collaboratore 17.175, la collaboratrice giovane 6.221. In tutto 89.278 euro, il 9,2% del valore della farmacia. Senza TFR un terzo vale 322.000 euro, con il TFR 292.241. Il TFR maturato dal figlio non è contato.


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